Assicurazione Crediti perchè il Brocker?

Il Broker di Assicurazione e di Riassicurazione è un libero professionista, iscritto al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.), istituito con il D.lgs. 206/2005 conosciuto come Codice delle Assicurazioni.

Il Broker è un professionista dedicato ad elaborare e gestire tutte le esigenze assicurative dei propri clienti.

Non è vincolato in alcun modo alle Compagnie di Assicurazione, pertanto è il partner ideale che nella gestione dei contratti assicurativi dei propri Clienti ne tutela con competenza gli interessi.

Ogni Azienda dovrebbe scegliere di avvalersi dell’operato di un Broker perché è difficile (se non impossibile) poter essere correttamente informati su tutte le soluzioni: il lavoro del Broker è guidare i propri Clienti in questo ambito e costruire insieme a loro soluzioni efficaci per la salvaguardia e la tutela del patrimonio aziendale.

Costantemente in contatto con tutte le Compagnie di Assicurazione, è aggiornato sui prodotti e su tutte le novità in materia; il Broker conosce perfettamente le necessità dei propri Clienti e li consiglia indicando i prodotti assicurativi “corretti” per loro.

Valutare le differenze fra le tante offerte del mercato, fra i tanti prodotti “uguali” e capire se offrono le garanzie necessarie nel particolare contesto è un compito che ognuno dovrebbe affidare a un professionista.

Il Broker richiede in nome e per conto del Cliente le offerte alle Compagnie, le analizza e le compara ed infine, assieme al Cliente, sceglie le soluzioni migliori.

Per questa attività di consulenza ogni Broker chiede ad ogni Cliente un contributo. La somma di Consulenza annuale è commisurata all’attività svolta e non, come altri, su una base percentuale ai premi pagati.

Il motivo è molto semplice: viene retribuito l’effettivo impegno svolto e si evita che possa nascere il sospetto che una scelta sia stata dettata da un miglior ritorno economico da parte di una Compagnia.

  • RUOLO E FUNZIONI del BROKER DI ASSICURAZIONE

L’attività del Broker in Italia è stata normata nel 1984 dalla legge 792/84 (abrogata dal nuovo Codice delle Assicurazioni), che citava:

Art. 1 – DEFINIZIONE:

… omissis … “il Broker è colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione e Riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti, e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”.

Anche se nel D. Lgs 206/2005 non è stata ripresa la definizione della norma precedente, di fatto il Broker è ancora obbligato ad assolvere la propria attività nei termini indicati nell’art. 1 della Legge 792/84;

infatti l’art. 5 dal Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 recita:

“si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del Cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di Imprese di Assicurazione o di Riassicurazione”.

Le condizioni per svolgere la professione sono le seguenti:

  • Onorabilità: il Broker non deve aver riportato condanne penali né essere stato assoggettato a procedure concorsuali;
  • Professionalità: il Broker deve essere in possesso dei requisiti di professionalità derivanti da una precedente iscrizione negli abrogati Albi Professionali o dal superamento di apposito esame di abilitazione. Il mantenimento del livello di professionalità viene garantito dallo svolgimento obbligatorio di corsi di aggiornamento ogni 12 mesi;
  • Autonomia: il Broker non deve avere vincoli di sorta con Compagnie di Assicurazione. Eventuali partecipazioni azionarie incrociate nella misura superiore al 10% del Capitale Sociale, devono essere resi noti ai clienti in sede di informativa precontrattuale.
  • Garanzia: il Broker ha l’obbligo, in aggiunta all’adesione al Fondo di Garanzia, di stipulare polizza R.C. Professionale per la copertura di eventuali danni causati ai Clienti in conseguenza di errori derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza propria o dei propri collaboratori.

Il Fondo di Garanzia ha lo scopo di risarcire Assicurati e Compagnie per danni causati dagli intermediari e non coperti dalla polizza; esso viene alimentato con contributo annuale degli iscritti, il cui ammontare è stabilito con decreto ministeriale nella misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annuali percepite.

 

IMPORTANTE:

Ogni Broker e ogni suo collaboratore, per operare devono risultare iscritti nel Registro Unico degli Intermediari ed è possibile verificarne la regolarità accedendo al sito internet dell’IVASS .L’IVASS è una autorità indipendente dotata di autonomia patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale che opera in Italia per garantire la stabilità del mercato e delle imprese di assicurazione, nonché la trasparenza dei prodotti, nell’interesse degli assicurati e degli utenti in generale) cliccando su “Accedi al Registro Unico” e inserendo poi il nome della persona o quello della Società (vale per Agenti/zie, Sub-Agenti/zie, Broker).